Il testo della legge contro il blaterante Calderoli
Pubblicato da Massimo Brignolo alle 20:20 in
Se non fosse per il 90% di televisioni compiacenti questa inutile sequela di invenzioni di una parte del centro destra (e sottolineo una parte perchè non mi sembra che nè UDC nè Alleanza Nazionale si siano in questi giorni uniti al carro di chi non ci sta) passerebbe rapidamente sotto silenzio. Ma tant'è questo è il sistema radiotelevisivo e nella sera di Pasqua mi trovo a riprendere la legge elettorale per mostrare come sia evidente la totale inattendibilità di Calderoli, che evidentemente non conosce neanche la legge che prende il suo nome.
L'articolo 14 bis prevede : "I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche" e non si trova alcun riferimento al numero di circoscrizioni ove si presentino le singole liste.
L'articolo 83 comma 1 recita : "Art. 83. – 1. "L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi"
Non è necessario alcun ulteriore commento.







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